Atto di riconciliazione

In caso di riconciliazione, i coniugi che avevano ottenuto una sentenza di separazione (sia consensuale che giudiziale) presso il Tribunale devono rendere una dichiarazione di avvenuta riconciliazione davanti all'ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio, oppure presso il Comune di residenza, qualora l'atto di matrimonio sia stato trascritto.

Come si fa
Occorre fissare un appuntamento per consentire all'ufficio di acquisire la documentazione necessaria. Nel giorno stabilito gli interessati devono presentarsi per rendere la dichiarazione che in una certa data si sono riconciliati. Di questa riconciliazione è fatta annotazione sull'atto di matrimonio.

Normativa di riferimento
Art. 157 del Codice Civile; art. 63 del D.P.R. 396/2000

Orario:
su appuntamento