Convivenze di fatto

La convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n.76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un unione civile.

Requisiti

  • maggiore età
  • convivenza stabile con iscrizione anagrafica nello stesso nucleo familiare
  • legame affettivo stabile
  • impegno di reciproca assistenza sia materiale che morale
  • assenza di vincoli di matrimonio o unione civile (tra i due interessati o con altre persone)
  • assenza di vincoli di parentela o di affinità o di adozione
Come si fa

Il Modulo, sottoscritto da entrambi, unitamente a copia del documento d'identità, può essere presentato in una delle seguenti modalità:
  • invio tramite posta elettronica dai dichiaranti all'indirizzo PEC dell'anagrafe del comune di Novara   anagrafe@pec.comune.novara.it  del modulo firmato con firma digitale oppure del modulo firmato e scansionato
  • invio tramite servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Novara - Ufficio Anagrafe - Via Rosselli 1 28100 Novara
  • consegna al Servizio Anagrafe su appuntamento
Modalità di erogazione del servizio

Tempi  del procedimento:
La  preliminare registrazione della convivenza di fatto avviene  in 2 giorni lavorativi a partire dalla data della dichiarazione, eventuali accertamenti verranno effettuati durante la fase istruttoria nel termine di 45 giorni.

Come si conclude:
Entro 45 giorni il Comune verifica i requisiti, anche attraverso accertamenti svolti dalla polizia locale.
  • nel caso in cui il procedimento si concluda positivamente, il comune NON trasmetterà alcuna comunicazione all'interessato
  • in caso di mancanza dei requisiti o di accertamenti negativi da parte del vigile, l'ufficio anagrafe provvederà a comunicare l'esito negativo al cittadino. L'interessato avrà tempo 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.
  • in caso di mancato accoglimento della richiesta, il comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando il procedimento, e a denunciare il dichiarante alle autorità di pubblica sicurezza. Il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti e dovrà rispondere di false dichiarazioni.
Alla conclusione del procedimento, se necessario, sarà possibile richiedere un certificato di convivenza di fatto.

La convivenza di fatto cessa in caso di:
  • morte del convivente
  • matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
  • scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
  • dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti (vedi sezione moduli). Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica
  • in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla Legge ai comme 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto
Normativa di riferimento
Legge 20 maggio 2016 n.76 commi da 36 a 69
Circolare Ministero dell'Interno n.7 del 1 giugno 2016

Notizie utili
Le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre discilinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare, in forma scritta e autenticata presso un notaio o avvocato, un contratto di convivenza.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'Anagrafe nè il godimento dei diritti previsti dalla legge.

Via Fratelli Rosselli, 1, 28100 Novara NO, Italia
Informazioni telefoniche 03213706710
PEC anagrafe@pec.comune.novara.it
Orario informazioni telefoniche:
da lunedi a venerdi dalle 12,00 alle 13,00