La convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n.76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un unione civile.
Requisiti
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maggiore età
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convivenza stabile con iscrizione anagrafica nello stesso nucleo familiare
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legame affettivo stabile
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impegno di reciproca assistenza sia materiale che morale
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assenza di vincoli di matrimonio o unione civile (tra i due interessati o con altre persone)
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assenza di vincoli di parentela o di affinità o di adozione
Come si fa
Il Modulo, sottoscritto da entrambi, unitamente a copia del documento d'identità, può essere presentato in una delle seguenti modalità:
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invio tramite posta elettronica dai dichiaranti all'indirizzo PEC dell'anagrafe del comune di Novara anagrafe@pec.comune.novara.it del modulo firmato con firma digitale oppure del modulo firmato e scansionato
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invio tramite servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Novara - Ufficio Anagrafe - Via Rosselli 1 28100 Novara
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consegna al Servizio Anagrafe su appuntamento
Modalità di erogazione del servizio
Tempi del procedimento:
La preliminare registrazione della convivenza di fatto avviene in 2 giorni lavorativi a partire dalla data della dichiarazione, eventuali accertamenti verranno effettuati durante la fase istruttoria nel termine di 45 giorni.
Come si conclude:
Entro 45 giorni il Comune verifica i requisiti, anche attraverso accertamenti svolti dalla polizia locale.
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nel caso in cui il procedimento si concluda positivamente, il comune NON trasmetterà alcuna comunicazione all'interessato
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in caso di mancanza dei requisiti o di accertamenti negativi da parte del vigile, l'ufficio anagrafe provvederà a comunicare l'esito negativo al cittadino. L'interessato avrà tempo 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.
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in caso di mancato accoglimento della richiesta, il comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando il procedimento, e a denunciare il dichiarante alle autorità di pubblica sicurezza. Il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti e dovrà rispondere di false dichiarazioni.
Alla conclusione del procedimento, se necessario, sarà possibile richiedere un certificato di convivenza di fatto.
La convivenza di fatto cessa in caso di:
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morte del convivente
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matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
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scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
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dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti (vedi sezione moduli). Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica
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in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla Legge ai comme 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto
Normativa di riferimento
Legge 20 maggio 2016 n.76 commi da 36 a 69
Circolare Ministero dell'Interno n.7 del 1 giugno 2016
Notizie utili
Le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre discilinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare, in forma scritta e autenticata presso un notaio o avvocato, un
contratto di convivenza.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'Anagrafe nè il godimento dei diritti previsti dalla legge.