Assegno di maternità
Di cosa si tratta
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
Chi ne ha diritto
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta ai cittadini residenti italiani, comunitari oppure al cittadino extracomunitario/a titolare del seguente permesso di soggiorno:
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito e la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Al comune di residenza compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000).
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno dall'INPS.
Cosa allegare alla domanda
Dove presentare la domanda