Assegno di maternità

Di cosa si tratta

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

Chi ne ha diritto

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta ai cittadini residenti italiani, comunitari oppure al cittadino extracomunitario/a titolare del seguente permesso di soggiorno:  

  • cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
  • cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
  • cittadino titolare della protezione sussidiaria;
  • cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
  • cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari in base agli accordi Euromediterranei
  • cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito e la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Al comune di residenza compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000).
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno dall'INPS.

Cosa allegare alla domanda

  • copia attestazione ISEE in corso di validità
  • copia carta di identità in corso di validità
  • copia permesso di soggiorno
  • coordinate bancarie del conto corrente del richiedente la prestazione (la mamma)

Dove presentare la domanda

Corso Felice Cavallotti, 23, 28100 Novara NO, Italia
03213703521
sociali@comune.novara.it
cranna.barbara@comune.novara.it
Orario ricevimento telefonate
lunedi, mercoledi dalle 08,30 alle 12,30
martedi, venerdi dalle 11,30 alle 13,00
giovedi dalle 14,30 alle 16,30
Orario ricevimento al pubblico
lunedi dalle 14,30 alle 16,30
martedi, giovedi, venerdi dalle 09,00 alle 11,00